Palermoexplorer propone una piccola guida alla detrazione di spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio o di persone fiscalmente a proprio carico. Le spese sanitarie, a condizione che superino il tetto di 129,11 euro, rientrano in quella parte di oneri che possono essere detratti e in alcuni casi dedotti dalle imposte. Nel modello 730 le spese sanitarie devono essere indicate nei primi sei righi del quadro E: in particolare vanno nel rigo E1 le spese sostenute per sé o per familiari a carico; nel rigo E2 le spese per familiari non a carico; nel rigo E3 quelle per portatori di handicap; nel rigo E4 le spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap (tale detrazione spetta una sola vlta in quattro anni e per l'acquisto di un solo veicolo); nel rigo E5 quelle per l'acquisto di cani da guida (anche questa detrazione spetta una sola volta in quattro anni e per l'acquisto di un solo cane); infine nel rigo E6 le spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione. Rientrano nelle spese sanitarie detraibili: - spese chirurgiche ovvero le spese per interventi finalizzati al recupero della normalità funzionale della persona, ad esclusione degli interventi di sola chirurgia estetica. Non rientrano nelle spese chirurigiche quelle di carattere non sanitario quali, ad esempio, il soggiorno dei congiunti, il telefono e la televisione in camera; - analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni, ad esempio prelievi sanguigni, elettrocardiogramma, ecografia, TAC, indagini laser; ginnastica correttiva e riabilitativa, dialisi, psicoterapia resa da medici specializzati e psicologi iscritti all’albo, anestesia epidurale, diagnosi prenatale, cure termali previa prescrizione medica; - prestazioni specialistiche rese da medico specialista; - acquisto o affitto di protesi sanitarie quali apparecchi fonetici e auditivi, apparecchi ortopedici, protesi cardiache, apparecchi per aerosol, per la misurazione della pressione sanguigna, siringhe ed altri accessori. Anche i mezzi corretivi oculistici – occhiali da vista e lenti a contatto – sono considerati protesi e, come tali, le spese per il loro acquisto sono detraibili purché, oltre le relative fatture siano accmpagnate da prescrizione medica o autocertificazione. La spesa relativa all'acquisto del liquido per le lenti a contatto dà diritto alla detrazione dal momento che il liquido è indispensabile per l'utilizzo delle stesse lenti. Non sono detraibili le spese per l’acquisto di protesi o apparecchi fabbricati con metalli preziosi. Se gli acquisti sono effettuati su negozi online di vendita di lenti a contatto o occhiali, bisogna ricordarsi di richiedere la fattura, senza la quale la detrazione non è possibile. - prestazioni rese da personale paramedico o da un medico generale e prestazioni rese da un medico specialista al di fuori della propria branca di specializzazione; - ricoveri collegati ad un'operazione chirurgica o degenze. Sono comprese le spese sostenute per ricoveri in strutture o reparti particolari, ma sono escluse le spese accessorie non inerenti al ricovero; - ricovero di persone anziane, limitatamente alle spese mediche che devono essere indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’istituto ospitante; - acquisto medicinali con o senza prescrizione medica, compresi i ticket, con esclusione dei parafarmaci e degli integratori alimentari; - assistenza infermieristica e riabilitativa; - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico-assistenziale, educatore professionale, e simili. Ricordiamo, inoltre, che dal 1 gennaio 2008 sono stati introdotti gli scontrini parlanti: per ottenere detrazioni fiscali sull'acquisto di un medicinale, i cittadini devono farsi rilasciare dal farmacista uno scontrino che indichi il codice fiscale dell’assistito. A questo scopo è necessario portare con sé in farmacia la nuova tessera sanitaria. Lo scontrino parlante deve riportare, inoltre, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale, ma non la denominazione del farmaco acquistato, a tutela della privacy del cittadino.
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